La scelta della forma giuridica determina il quadro giuridico in cui l’azienda opererà in futuro. È necessario considerare molti fattori. Per questo motivo, è opportuno rispondere quanto prima ad alcune domande concrete:
Questa forma giuridica è idonea per piccole imprese che svolgono un’attività con connotazione personale. L’onere amministrativo è minimo e non è necessario un atto costitutivo. Una ditta individuale nasce quando una persona fisica avvia un’attività commerciale indipendente. A partire da un fatturato annuo di CHF 100 000, è necessario effettuare l’iscrizione al registro di commercio.
Per le ditte individuali non è necessario alcun capitale minimo.
Il titolare o la titolare risponde personalmente e illimitatamente dei debiti aziendali con il proprio patrimonio privato.
Nelle ditte individuali, solo una persona può essere il/la titolare.
Una società in nome collettivo è una società di persone costituita mediante la stipula di un contratto di società tra almeno due soci. È indicata per le piccole imprese con una forte connotazione personale. Una società in nome collettivo deve essere iscritta nel registro di commercio e non possiede alcuna personalità giuridica, può però presentarsi con un nome proprio.
Per la società in nome collettivo non è necessario alcun capitale minimo.
Tutti i soci e le socie rispondono illimitatamente e in solido con il proprio patrimonio privato.
Per la fondazione sono necessarie almeno due persone fisiche.
La società anonima è una società con una propria personalità giuridica. L’SA risponde esclusivamente con il patrimonio aziendale. Questa forma giuridica è idonea per quasi tutte le imprese a scopo di lucro.
È necessario un capitale minimo di CHF 100 000, di cui è necessario versare (liberare) almeno CHF 50 000. al momento della costituzione.
La società risponde esclusivamente con il patrimonio aziendale. Gli azionisti non rispondono con il loro patrimonio privato.
Sono necessari almeno un azionista e un membro del Consiglio di amministrazione, e la stessa persona può ricoprire entrambe le posizioni.
È indicata per imprese di piccole dimensioni con forte connotazione personale. Tutti i soci hanno il diritto e l’obbligo di gestire insieme la società, a condizione che lo statuto non preveda altre prescrizioni in merito.
È necessario un capitale sociale di almeno CHF 20 000, che devono essere versati (liberati) interamente al momento della costituzione.
La società risponde esclusivamente con il patrimonio aziendale. I soci e le socie non rispondono con il proprio patrimonio personale.
È necessaria almeno una persona.
La società in accomandita è composta da almeno una persona fisica con responsabilità illimitata (socio accomandatario) e da almeno una persona fisica o giuridica con responsabilità limitata (socio accomandante). Si tratta di una forma societaria per casi speciali, ad esempio se vengono coinvolti/e investitori/investitrici esterni/e. Questi sono responsabili solo fino ad un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.
Le quote sociali come pure la partecipazione all’utile sono regolate dal contratto sociale. La società in accomandita non possiede alcuna personalità giuridica, può tuttavia presentarsi con un nome proprio e avviare o essere oggetto di procedure esecutive.
Non è necessario alcun capitale minimo.
I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente con il patrimonio privato.
I soci accomandanti rispondono solidalmente fino al totale del capitale accomandato.
Almeno una persona fisica in qualità di socio accomandatario.
Almeno una persona fisica o giuridica in qualità di socio accomandante.
Questo contratto disciplina i rapporti di più soci tra loro. Al momento della costituzione di un’impresa collettiva, è consigliabile stipulare un contratto di società per minimizzare il rischio di conflitti. Tra gli aspetti importanti di questo contratto c’è la regolamentazione dell’uscita (exit) di un socio e il calcolo del valore dell’impresa o delle quote sociali.
Nel patto di sindacato viene regolamentato il rapporto tra gli azionisti. In questo modo si stabiliscono rapporti chiari tra i singoli associati. È importante, tra le altre cose, la regolamentazione dell’uscita (exit) di un azionista. Fin dalla fondazione di un’azienda si stabilisce chi, all’uscita di un associato, può acquistare le sue azioni e a quale prezzo. Nel patto di sindacato è opportuno definire anche come viene calcolato il valore dell’impresa e quindi come viene determinato il prezzo delle azioni.