In caso di controversia tra il Cliente e la Banca relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari, o a servizi di investimento o all’attività di intermediazione assicurativa, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata a/r o per posta elettronica indirizzato a:
La Banca provvede ad evadere tempestivamente e per iscritto ogni reclamo, dalla data di ricezione dello stesso, secondo la seguente tempistica:
Qualora il Cliente, a seguito della presentazione del reclamo, riceva una risposta insoddisfacente, oppure non riceva risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può:
Per maggiori informazioni si può consultare la guida dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente presso la Banca.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell'ABF non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
E' necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esperire uno dei procedimenti soprariportati per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell'ACF non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
E' necessario, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, esperire il procedimento presso l’ACF o la procedura di mediazione per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010.
I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:
Per maggiori informazioni si può consultare il sito dell'IVASS (www.ivass.it).
Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell'IVASS non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
E' necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esperire il procedimento presso l'IVASS o la procedura di mediazione per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010.
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami relativi ai servizi bancari e finanziari:
La presente Relazione è redatta ai fini dell'informativa al pubblico prevista dalla Circolare n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Cap. 2, Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione.
In particolare, ai sensi dell'articolo 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), il presente documento è volto a fornire l'informativa in merito alle effettive modalità di applicazione delle politiche di remunerazione con particolare riguardo a:
Viene inoltre fornita un informativa quantitativa sulle remunerazioni dell'alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente.